(AGENPARL) – ven 19 luglio 2024 Via libera dalla Seconda Commissione al Ddl della Giunta regionale
(Acs) Perugia, 19 luglio 2024 – Con 4 voti favorevoli (Mancini, Castellari,
Puletti-Lega, Pastorelli-FI) e due astenuti (Bettarelli-Pd, De Luca-M5S) la
Seconda Commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha dato il via libera al
Disegno di legge della Giunta regionale concernente la ‘Disciplina del
sistema regionale di protezione civile’.
Approvati tutti gli emendamenti proposti dall’assessorato. Inserite nella
legge anche altre proposte emendative trasmesse alla Commissione da parte di
Anpas, Misericordie e Croce Rossa, oltre che dal Cal (Consiglio delle
autonomie locali).
Il presidente Mancini ha espresso soddisfazione per l’approvazione di
“una legge che non esisteva, voluta fortemente dalla presidente Tesei e
dall’assessore Melasecche e sulla quale la Commissione ha lavorato
compatta, attraverso audizioni e confronti al fine di un positivo
accoglimento delle proposte emendative promosse dal mondo associativo della
protezione civile. Soprattutto da chi si occupa anche di servizi sanitari
quali Anpas, Misericordie e Croce Rossa”.
Thomas De Luca (M5S) ha annunciato la presentazione di ulteriori emendamenti
in Aula rispetto alla “mancata inclusione di importanti realtà del
territorio all’interno del sistema della governance. Ha anche annunciato
ulteriori proposte emendative in tema di prevenzione, formazione e
comunicazione.
Relatori in Aula saranno, per la maggioranza il presidente della Commissione,
Valerio Mancini, per la minoranza Michele Bettarelli.
IL DDL IN SINTESI
La proposta di legge “Disciplina del sistema regionale di protezione
civile” è stata predisposta nel rispetto dei principi del Codice della
Protezione civile (D.lgs. 1/2018) ed è articolata in 32 articoli,
raggruppati in 7 Capi.
Nel capo I viene normata l’organizzazione e il funzionamento del sistema di
protezione civile sul territorio regionale con riferimento alla legislazione
nazionale prevedendo che i cittadini, le istituzioni e i corpi e le strutture
pubbliche e private ad ogni livello vengano impegnati e coinvolti nel
perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell’integrità fisica,
della vita dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o
derivanti dall’attività dell’uomo.
Il Capo II individua le Attività di protezione civile (comprese quelle per
la formazione rivolta al volontariato, tecnici ed amministratori e per la
sensibilizzazione dei cittadini), le componenti del Sistema regionale di
protezione civile, il Comitato Consultivo Regionale permanente (CCR), il
Comitato Operativo Regionale (COR), gli Ambiti territoriali e organizzativi
ottimali, introdotti dal Codice, il Piano di protezione civile regionale, gli
indirizzi per i piani di protezione civile ai diversi livelli (provinciale,
di Ambito ottimale e comunale).
Nel Capo III viene dettagliata l’organizzazione del Sistema Regionale di
protezione civile, partendo dalla definizione della Struttura regionale per
poi proseguire con l’individuazione delle Strutture operative regionali.
Tra le Strutture operative individuate, fondamentale è il Volontariato
organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco territoriale.
Il Capo IV riguarda il rischio incendi boschivi nelle distinte attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale
rischio era inserito precedentemente nella legge regionale 28/2001 (Testo
unico regionale per le foreste) mentre ora viene ripreso nella nuova
normativa.
Il Capo V si occupa della gestione delle emergenze di rilievo regionale e
autorizza la partecipazione della Regione ad interventi nazionali ed
internazionali. Per la gestione delle emergenze di rilievo regionale è
prevista una semplificazione delle procedure per accelerare i tempi. Dopo una
approfondita ricognizione sull’effettivo impatto dell’evento, la Giunta
regionale individuerà le risorse finanziarie necessarie e per l’avvio
degli interventi più urgenti, autorizzando la spesa nell’ambito delle
risorse disponibili sul bilancio regionale. Per garantire più celermente il
ritorno alla normalità nelle zone colpite, la Regione individua le attività
da compiere e può avviare, anche parzialmente, l’attuazione delle prime
misure per far fronte alle esigenze segnalate.
Il Capo VI riguarda la partecipazione del volontariato organizzato. Viene
prevista la complessiva disciplina volta alla promozione e al sostegno
dell’azione del volontariato organizzato prevedendo aggiornamenti e
sistematizzazione delle disposizioni finalizzate alla promozione
dell’addestramento e la formazione, oltre a favorirne l’integrazione in
tutte le attività di protezione civile. Prevista l’istituzione del
Comitato regionale del volontariato di protezione civile, che rappresenterà
tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile dell’Umbria e
svolgerà funzioni consultive riguardo alle tematiche relative alla
formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del
volontariato di protezione civile.
Nel Capo VII vengono ricomprese misure e strumenti organizzativi e finanziari
volti alla realizzazione delle attività di protezione civile. Viene
istituito il Fondo per le emergenze regionali, finalizzato a contribuire al
finanziamento di spese di prima emergenza ed interventi urgenti a seguito di
eventi calamitosi con un impatto, in termini di danno, tale da non
giustificare il ricorso alla deliberazione dello stato di emergenza
nazionale. AS/
link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/78907