[lid] – La Legge Regionale (Lazio) 13 gennaio 2005 n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) stabilisce le disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.
Vediamo cosa dice.
L’articolo 8. (Liste e candidature) recita:
«1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della l. 108/1968 le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. (12)
2. Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista. (13)».
Come si legge l’articolo 8 della Legge Regionale n. 2 del 2005 è stato modificato dalla legge num. 10 del 3 novembre 2017 «Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche».
Più specificamente – sempre stando alle Modifiche all’articolo 8 della l.r. 2/2005) – «1. All’articolo 8 della l.r. 2/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “nelle prossime elezioni regionali,” sono soppresse e le parole: “già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni”;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista.
2 bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente da tale onere ai sensi dei commi 1 e 2.».
Quindi per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista.
E fin qui tutto chiaro.
La domanda sorge spontanea, un dubbio assale l’attento lettore: ma non è che il gruppo consiliare costituito doveva prendere anche il nome di persona richiamata nella denominazione della lista?
Ciò ovviamente influisce sul discorso della raccolta o meno delle firme per la presentazione delle liste civiche collegate.
Sarebbe opportuno fare chiarezza anche perché se Atene piange, Sparta non ride.
La lista civica riguarda sia quella di Rocca che di D’Amato…