(AGENPARL) – gio 07 novembre 2024 Ufficio stampa
PIANO REGOLATORE GENERALE:
CORRETTO L’ITER PER L’APPROVAZIONE
DELLA VARIANTE
È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Umbria in due diverse sentenze, respingendo i ricorsi presentati da
privati cittadini
Corretto l’iter procedurale seguito per l’approvazione della variante al Piano Regolatore
Generale del Comune di Spoleto. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) Umbria in due diverse sentenze, respingendo i ricorsi presentati da
privati cittadini sul mancato accoglimento delle rispettive osservazioni per la
trasformazione dei propri terreni da agricoli ad edificabili.
Innanzitutto il TAR Umbria ha sancito l’indipendenza della variante al PRG – Parte
Strutturale, approvata dal Consiglio comunale con la delibera n. 9 del 4 febbraio 2021,
rispetto la sentenza con cui la Corte Costituzionale, nel luglio 2023, ha dichiarato
incostituzionale l’art. 22 comma 2 della legge regionale n. 5 del 2014, ossia la norma
regionale che consentiva ai comuni di rilasciare il parere di compatibilità sismica dopo
l’avvenuta approvazione con valore di conferma retroattiva del PRG.
La questione della sentenza della Corte costituzionale, ha spiegato infatti il TAR Umbria
(estensore Daniela Carrarelli, presidente Pierfrancesco Ungari) “esula dall’oggetto del
presente giudizio, che verte su un autonomo procedimento di variante, adottato nel
rispetto del dettato dell’art. 89 d.P.R. n. 380 del 2001 con il previo parere sismico
rilasciato dai competenti uffici della Regione Umbria. Difatti, il PRG di Spoleto è estraneo
al perimetro del presente giudizio, mentre la Variante al PRG – Parte strutturale che qui
viene in rilievo ha seguito un autonomo iter, ai sensi dell’art. 32, commi 3 e 4, l.r. n. 1 del
2015, senza giovarsi dell’applicazione della disposizione dell’art. 22 l.r. n. 5 del 2014
dichiarata costituzionalmente illegittima, bensì acquisendo, nel rispetto del dettato
dell’art. 89 TUE, il previo parere sismico rilasciato dai competenti uffici della Regione
Umbria, come esplicitato sia nella delibera di adozione D.C.C. n. 1 del 2019, che in quella
di approvazione D.C.C. n. 9 del 2021”.
Tra le motivazioni dei ricorsi c’era inoltre la contestazione, anch’essa respinta,
dell’approvazione per stralci della delibera di Consiglio comunale. Il TAR Umbria ha di
fatto accolto le argomentazioni del Comune di Spoleto, rappresentato e difeso in
entrambi i casi dall’avvocato Antonio Bartolini:“La delibera per stralci è una delibera
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