(AGENPARL) – mar 18 giugno 2024 Palazzo Cesaroni
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Il Presidente
RICHIESTA DELLA GIUNTA REGIONALE DI
COMMISSIONE
PARERE A
(deliberazione n. 532 del 05/06/2024)
“Monetizzazione integrale dell’energia da cedere gratuitamente e
modalità di calcolo della componente variabile del canone di concessione
per le Grandi Derivazioni Idroelettriche – Richiesta di parere ai sensi
dell’art. 23, comma 3, della l.r. 6 marzo 2023, n. 1”
_______________
Depositato alla Sezione Flussi Documentali il 05/06/2024
Trasmesso alla II Commissione consiliare permanente il 11/06/2024
COD. PRATICA: 2024-001-566
Regione Umbria
Giunta Regionale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 532
SEDUTA DEL
05/06/2024
OGGETTO: Monetizzazione integrale dell’energia da cedere gratuitamente e modalità
di calcolo della componente variabile del canone di concessione per le
Grandi Derivazioni Idroelettriche.
Tesei Donatella
Morroni Roberto
Agabiti Paola
Coletto Luca
Fioroni Michele
Melasecche Germini Enrico
Presidente della Giunta
Vice Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Presidente: Donatella Tesei
Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge
L’atto si compone di 11 pagine
Fanno parte integrante dell’atto i seguenti allegati:
Allegato A.
PRESENZE
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
COD. PRATICA: 2024-001-566
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Monetizzazione integrale
dell’energia da cedere gratuitamente e modalità di calcolo della componente variabile del
canone di concessione per le Grandi Derivazioni Idroelettriche.” e la conseguente proposta
dell’Assessore Roberto Morroni
Preso atto:
del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di stabilire la monetizzazione integrale dell’energia elettrica da fornire annualmente e
gratuitamente alla Regione Umbria nella misura di 220 KWh per ogni KW di potenza nominale
media di concessione (L. R. 1/2023 art. 21);
2) di approvare la formula che esplicita il calcolo della componente variabile del canone riportata
nell’allegato A alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di proporre, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della L. R. 1/2023, che la percentuale dei ricavi da
usare come base per il calcolo della componente variabile del canone sia pari al 2.5%,
ricordando che tale valore potrà essere modificato con la medesima procedura negli anni a
seguire;
4) di sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare permanente, in ottemperanza
a quanto disposto dal suddetto art. 23, comma 3 della L. R. 1/2023, la proposta di cui al
precedente punto 3;
5) di stabilire l’obbligo, per i concessionari di grande derivazione idroelettrica i cui impianti siano
direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, di comunicare al Servizio
segue atto n. 532
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regionale competente entro il 28 febbraio, per ogni Unità di Produzione, i dati misura
dell’energia elettrica prodotta nell’anno precedente al netto della sola energia necessaria per i
servizi ausiliari in autoconsumo (L. R. 1/2023 art. 23, comma 4);
6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Regione
Umbria.
segue atto n. 532
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Monetizzazione integrale dell’energia da cedere gratuitamente e modalità di calcolo
della componente variabile del canone di concessione per le Grandi Derivazioni
Idroelettriche.
L’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevede che
le Regioni disciplinino con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, nonché la determinazione dei relativi canoni.
Nello specifico nel comma 1-quinquies si prevede che “i concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale,
sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente
fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata
come percentuale dei ricavi, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto
dell’energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica.
[…]
Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge
l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220
KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento
destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.”
Nel comma 1-septies è altresì previsto che “fino all’assegnazione della concessione, il concessionario
scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste
dal comma 1-quinquies”.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Delibera n. 490/2019/I/EEL
del 26 novembre 2019, recante “Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle
Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di
grandi derivazioni idroelettriche”, ha reso disponibili alle Regioni delle linee guida non vincolanti utili ai
fini dell’implementazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto
legislativo 79/1999. In particolare, l’autorità indica come “la componente variabile del canone debba
essere il più possibile correlata all’effettiva quantità di energia elettrica immessa in rete (al netto di
quella eventualmente ceduta a titolo gratuito) e agli effettivi prezzi orari che si formano, nella zona di
mercato in cui è ubicato l’impianto idroelettrico, sul Mercato del Giorno Prima nelle ore in cui l’impianto
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produce. Ciò al fine di applicare ai produttori un corrispettivo effettivamente correlato all’utilizzo
dell’impianto idroelettrico e ai conseguenti ricavi che ne derivano, garantendo che l’incidenza effettiva
della componente variabile del canone sui ricavi complessivi sia la medesima per tutti i produttori.
Pertanto, si ritiene opportuno che tale componente sia pari a una percentuale della somma, su base
semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell’energia elettrica immessa in rete e il corrispondente
prezzo zonale orario.”
Ancora, sul calcolo della componente variabile, è specificato che: “nel caso in cui l’impianto
idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente
variabile del canone debba essere calcolata […] a partire dai dati effettivi dell’energia elettrica prodotta
netta (anziché a partire dai dati effettivi dell’energia elettrica immessa in rete). Tali dati, tuttavia, non
sono nella disponibilità di Terna e potrebbero non essere noti: in tali casi occorre quindi prevedere che
il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell’energia elettrica
prodotta lorda secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica a cui detrarre il
consumo dei servizi ausiliari. Si ritiene che quest’ultima attività, necessaria ai fini della determinazione
della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE, ndr) previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità) in quanto è del tutto
analoga all’attività che il medesimo Gestore dei Servizi Energetici svolge ai fini del calcolo della
quantità di energia elettrica a cui spettano (ove previsti) gli incentivi.”
Inoltre, relativamente alla possibilità per le regioni di stabilire una fornitura annuale e gratuita
dell’energia elettrica da parte dei concessionari nella misura di 220 KWh per ogni KW di potenza
concessa, l’Autorità esprime quanto segue:
“1. Le Regioni interessate a disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e
gratuitamente alle stesse Regioni 220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione
valutino la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell’energia elettrica con
una sua monetizzazione. Tale soluzione è indubbiamente più aderente all’attuale assetto del sistema
elettrico che, a differenza del pre-esistente monopolio, prevede la presenza di una pluralità di ulteriori
soggetti coinvolti (quali le società di vendita all’ingrosso e le società di vendita al dettaglio) che
commercializzano l’energia elettrica ai clienti finali e che potrebbero non avere nessun legame con il
produttore chiamato a mettere a disposizione energia a titolo gratuito a clienti finali (nel caso specifico,
le Regioni stesse);
2. Ai fini della monetizzazione della quantità di energia elettrica di cui al precedente alinea, venga
ipotizzata una sua messa a disposizione all’ingrosso, anziché al dettaglio, per non gravare i produttori
di oneri (quali quelli derivanti dall’applicazione delle tariffe di trasmissione e di distribuzione nonché
dei corrispettivi a copertura degli oneri di sistema) che non hanno nessun legame con la produzione
stessa. Pertanto, si ritiene opportuno che la monetizzazione di tale quantità di energia elettrica (220
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KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione) sia effettuata sulla base del prezzo
zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto in esame. Quest’ultimo prezzo potrebbe
essere determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si
formano sul Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici)
ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria (che Terna
è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);
3. al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea
venisse applicata contestualmente alla componente variabile del canone di cui sopra, la componente
variabile del canone sia ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la richiamata
monetizzazione e la percentuale di cui al punto 1 del paragrafo A). Ciò consentirebbe di dare seguito
all’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 nella parte in cui prevede
che la componente variabile del canone sia applicata “al netto dell’energia fornita alla Regione.”
L’ARERA, con deliberazione del 31 maggio 2022, 238/2022/I/EEL, si è espressa in modo favorevole
in merito al disegno di legge relativo alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi
derivazioni idroelettriche della Regione Umbria, per quanto di sua competenza.
La Regione Umbria ha approvato la legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 – Disciplina
dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del
canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica).
In particolare, l’art. 21 disciplina l’obbligo per i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso
idroelettrico di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione Umbria, a decorrere dal 2023,
energia elettrica in ragione di 220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione,
ovvero l’equivalente monetizzato sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente
riconosciuto all’impianto.
Al comma 2 si precisa che la Regione definisce la monetizzazione, anche integrale, dell’energia da
cedere gratuitamente con deliberazione della Giunta regionale.
L’art. 23 disciplina la corresponsione del canone concessorio dovuto per le grandi concessioni
idroelettriche, articolato in una componente fissa e in una componente variabile. La componente
variabile è calcolata come percentuale dei ricavi in base all’effettiva produzione dell’impianto e al
prezzo zonale orario dell’energia elettrica, in coerenza con quanto previsto nelle linee guida emanate
da ARERA con Delibera n. 490/2019/I/EEL.
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Al comma 3 è specificato che la percentuale del ricavo “è determinata dalla Giunta regionale, con
propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a
scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a
consuntivo su base annuale solare. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale esplicita, con
formula matematica, le modalità di calcolo della componente variabile del canone, al fine di evitare
doppie contabilizzazioni derivanti dall’applicazione della componente variabile del canone e dalla
cessione gratuita o relativa monetizzazione dell’energia, in conformità alle linee guida dell’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).”
Per le finalità di cui agli artt. 21 e 23 della L. R. 1/2023, secondo quanto previsto dalla D. G. R. n. 1390
del 28/12/2023, la Regione Umbria ha stipulato in data 15 gennaio 2024 una convenzione con Terna
S.p.A., proprietaria e gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), ai fini di acquisire i
dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti localizzati nella Regione
Come indicato nella L. R. 1/2023 e nelle linee guida ARERA di cui ai precedenti capoversi, la
componente variabile deve essere correlata anche ai ricavi e dunque ai prezzi zonali orari; si fa
pertanto riferimento ai prezzi orari formatisi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) nella zona di
riferimento per l’Umbria (Centro Sud), forniti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).
Il calcolo della componente variabile inoltre dipende anche dalla finalità degli usi dell’energia elettrica
prodotta: nel caso di impianti collegati direttamente a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari la
componente variabile deve tener conto anche di tale quantità di energia prodotta e utilizzata in
autoconsumo, non determinabile a partire dai dati forniti da Terna S.p.A., che includono la sola
energia immessa in rete, e risulta perciò indispensabile l’installazione, da parte dei concessionari, di
apparecchiature di misura per rilevare l’energia prodotta lorda a cui detrarre il consumo degli ausiliari
(come peraltro già stabilito all’art. 23 comma 4 della L. R. 1/2023).
Con il presente atto, in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 della L. R. 1/2023, si
sottopongono alla Giunta regionale:
l’approvazione della formula che esplicita il calcolo della componente variabile del canone
riportata nell’allegato A alla presente istruttoria, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
la monetizzazione integrale dell’energia elettrica da fornire gratuitamente alla Regione
Umbria da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, in coerenza con quanto
affermato nella Delibera n. 490/2019/I/EEL di ARERA, a cagione della differenziazione tra i
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soggetti produttori di energia elettrica, chiamati a mettere a disposizione energia a titolo
gratuito a clienti finali (nella fattispecie la Regione Umbria), e i soggetti che intervengono per la
commercializzazione dell’energia elettrica.
la proposta – da sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare permanente di individuazione del valore del 2,5% della percentuale dei ricavi da usare come base per il
calcolo della componente variabile del canone (aliquota percentuale minima prevista nella
L. R. 1/2023, art. 23 comma 3), da applicare sui ricavi dell’anno 2023; tale valore potrà essere
modificato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sempre “sentita la competente
commissione consiliare”, in riferimento ai ricavi e al calcolo della componente variabile dei
canoni negli anni a venire .
Infine, si reputa necessario stabilire l’obbligo, per i concessionari di grande derivazione idroelettrica i
cui impianti siano direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari di comunicare
al Servizio regionale competente entro il 28 febbraio, per ogni Unità di Produzione, i dati di misura
dell’energia elettrica prodotta nell’anno precedente al netto della sola energia necessaria per i servizi
ausiliari in autoconsumo, rilevata su base oraria per mezzo delle apparecchiature di misura dedicate
di cui all’art. 23 comma 4 della L. R. 1/2023. I dati forniti potranno essere impiegati dal Servizio
Regionale competente per la determinazione della componente variabile del canone di concessione in
alternativa ai dati direttamente forniti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), secondo le modalità
previste nell’allegato A alla presente istruttoria.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di stabilire la monetizzazione integrale dell’energia elettrica da fornire annualmente e
gratuitamente alla Regione Umbria nella misura di 220 KWh per ogni KW di potenza nominale
media di concessione (L. R. 1/2023 art. 21);
2. di approvare la formula che esplicita il calcolo della componente variabile del canone riportata
nell’allegato A alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di proporre, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della L. R. 1/2023, che la percentuale dei ricavi da usare
come base per il calcolo della componente variabile del canone sia pari al 2.5%, ricordando che
tale valore potrà essere modificato con la medesima procedura negli anni a seguire;
4. di sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare permanente, in ottemperanza a
quanto disposto dal suddetto art. 23, comma 3 della L. R. 1/2023, la proposta di cui al precedente
punto 3;
segue atto n. 532
del 05/06/2024
COD. PRATICA: 2024-001-566
5. di stabilire l’obbligo, per i concessionari di grande derivazione idroelettrica i cui impianti siano
direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, di comunicare al Servizio
regionale competente entro il 28 febbraio, per ogni Unità di Produzione, i dati misura dell’energia
elettrica prodotta nell’anno precedente al netto della sola energia necessaria per i servizi ausiliari
in autoconsumo (L. R. 1/2023 art. 23, comma 4);
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Regione
Umbria.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 04/06/2024
Il responsabile del procedimento
Luca Bartoletti
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
– il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 04/06/2024
segue atto n. 532
Il dirigente del Servizio
Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività
del 05/06/2024
COD. PRATICA: 2024-001-566
estrattive e Bonifiche
Leonardo Arcaleni
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
– riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
– verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 04/06/2024
IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Stefano Nodessi Proietti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 04/06/2024
segue atto n. 532
Assessore Roberto Morroni
Titolare
del 05/06/2024
COD. PRATICA: 2024-001-566
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
segue atto n. 532
del 05/06/2024
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