(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Ufficio stampa
CONCORSO PER ESPERTO GARE:
VALIDA LA GRADUATORIA DEL
COMUNE DI SPOLETO
La sentenza del TAR dell’Umbria a seguito del ricorso presentato da
uno dei concorrenti
Valida la graduatoria del concorso indetto dal Comune di Spoleto per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un esperto gare. Questa in estrema sintesi la sentenza
pronunciata il 7 maggio scorso dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) per l’Umbria, composta dal Presidente, Estensore, Pierfrancesco Ungari,
Daniela Carrarelli, Primo Referendario e Davide De Grazia, Primo Referendario.
Il ricorso, presentato da uno dei partecipanti al concorso, di fatto contestava la
determinazione dirigenziale n. 1987/2023 con cui era stata approvata la graduatoria,
“lamentando, in relazione a vizi di violazione dell’art. 14 del bando di gara e di difetto di
motivazione” il mancato riconoscimento delle attività lavorative svolte dal 2010 in una
società in house e la conseguente non attribuzione di 5 punti per i titoli di servizio.
La questione, per quanto sostenuto dal ricorrente, riguardava specificatamente la non
equiparazione del lavoro, ai fini dell’attribuzione dei titoli di servizio, svolto in tale
società con quello svolto nella pubblica amministrazione.
Il ricorrente ha depositato in un secondo momento, dopo l’assunzione al Comune di
Spoleto della seconda classificata a seguito della rinuncia della vincitrice, dei motivi
aggiunti estendendo la contestazione anche alla determinazione dirigenziale n. 51/2024.
Il Comune di Spoleto, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Picena, si è costituito
in giudizio chiedendo in sostanza il rigetto dei ricorsi, in quanto infondati (anche la
concorrente assunta ha controdedotto puntualmente per l’inammissibilità e
l’infondatezza dei ricorsi).
Il TAR dell’Umbria, respingendo il ricorso ed i motivi aggiunti e confermando la
validità della graduatoria definitiva stilata dal Comune di Spoleto al termine
delle procedura concorsuale, ha spiegato che “le società in house restano distinte dalle
pubbliche amministrazioni in senso stretto, così come i rispettivi rapporti di lavoro”, non
consentendo quindi l’attribuzione del punteggio richiesto dal ricorrente.
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