Il Giornale Dell'Umbria
Image default
Diritto & GiustiziaPolitica Interna

La legittimazione ad agire nelle procedure esecutive: Pronunce e orientamenti della Suprema Corte

Nella pronuncia n. 2951/2016, la Suprema Corte ha stabilito che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, spettante a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Questa affermazione giuridica ha dato origine alla prassi, da parte degli obbligati/esecutati, di contestare in ogni fase delle procedure esecutive la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito da parte dei cessionari. La Suprema Corte ha quindi consolidato il principio secondo cui la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario dall’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto. Tuttavia, se non identifica chiaramente il contratto di cessione, non fornisce prova dell’inclusione del credito contestato.

La prova della cessione del credito

In Cass. n. 5617/2020, la Suprema Corte ha ribadito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può indicare l’esistenza di una cessione tra due soggetti, ma non specifica i crediti inclusi. Questo principio è stato ulteriormente confermato in contesti di cartolarizzazione, dove l’inclusione dei crediti ceduti è cruciale.

Un caso significativo è stato affrontato dalla Corte di Appello di Bologna (App. Bologna, Sez. I, 7 maggio 2024, n. 934), dove una Banca aveva ceduto crediti a una Società di Progetto Veicolare (SPV). Il fideiussore ha contestato l’inclusione del suo credito nella cessione. La Corte ha dichiarato inammissibili nuovi documenti prodotti in appello dalla SPV perché non presentati nel corso del giudizio di merito, riaffermando che la prova della cessione deve essere fornita attraverso il contratto di cessione.

Sentenze e interpretazioni rilevanti

Nella sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che, per provare la cessione di crediti in blocco, non basta l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. È necessario produrre il contratto di cessione contenente tutti gli elementi identificativi del credito.

La Corte ha evidenziato che la notificazione della cessione, anche se avvenuta tramite avviso in Gazzetta Ufficiale, ha valore indiziario, ma non prova l’inclusione del credito specifico. Il contratto di cessione deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare il credito ceduto, permettendo di affermare con certezza la sua inclusione.

Conclusioni

La giurisprudenza della Suprema Corte sottolinea l’importanza della corretta documentazione nelle operazioni di cessione di crediti, specialmente in contesti di cartolarizzazione. La produzione tempestiva e adeguata dei documenti è fondamentale per sostenere le rivendicazioni delle parti in causa. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario dalla notifica, ma non prova l’avvenuta cessione dei crediti specifici, che deve essere dimostrata attraverso il contratto di cessione.

Questi principi giuridici rappresentano una guida essenziale per gli operatori del settore nella gestione delle contestazioni relative alla legittimazione ad agire e alla prova della cessione dei crediti.

Related posts

Umbria, Salvini: una festa che si aspettava da 50 anni

redazione

REGIONALI, SCIURPA (FDI): “UMBRIA CON IL CUORE”, IL MIO TOUR ELETTORALE A FAVORE DELLA SOLIDARIETÀ

redazione

IL CORONAVIRUS UCCIDERA’ L’UNIONE EUROPEA? I NUMERI DI TELEFONO A BRUXELLES SONO TUTTI OCCUPATI?

Luigi Camilloni