(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Da oggi, con la convocazione dei comizi elettorali, e fino alla chiusura
delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle
effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento
delle proprie funzioni
(Acs) Perugia, 12 aprile 2024 – Con la convocazione da parte del presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, dei comizi per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia per i giorni di sabato 8 giugno e di
domenica 9 giugno 2024 entra in vigore la legge 28/2000, cosiddetta “Par
condicio”, che vieta alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività
di comunicazione durante la campagna elettorale, finalizzato ad evitare il
rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti
informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali,
dell’amministrazione e dei suoi organi titolari.
La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della
pubblica Amministrazione al fine di evitare che nel periodo elettorale le
forze politiche di maggioranza possano beneficiare delle opportunità
connesse alla titolarità di cariche di governo. Il divieto coinvolge tutte
le amministrazioni pubbliche, anche non direttamente interessate dal rinnovo
dei propri organi, e si protrae dalla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di
voto (comprendente, per le elezioni amministrative, l’eventuale turno di
ballottaggio).
Nello specifico, la comunicazione istituzionale in periodo elettorale è
disciplinata dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante
le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”).
Tale norma prevede che, “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione
di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace
assolvimento delle proprie funzioni” (comma 1).
Le attività di comunicazione nel periodo elettorale sono, dunque, consentite
solo se presentano i caratteri della impersonalità e della indispensabilità
per l’efficace svolgimento delle funzioni. Quanto al requisito della
impersonalità, le comunicazioni devono essere percepite come provenienti
dall’attività istituzionale dell’amministrazione, senza l’indicazione
di soggetti. L’indispensabilità delle comunicazioni è connessa
all’efficace assolvimento delle funzioni e richiama quindi il concetto di
indifferibilità. Sono consentite pertanto le comunicazioni la cui omissione
o dilazione comprometta l’efficace svolgimento delle funzioni. Rientrano,
inoltre, nel divieto tutte quelle attività di comunicazione volte a
promuovere l’immagine del Consiglio regionale enfatizzando
l’amministrazione e i suoi organi in termini di divulgazione dei risultati
e accrescimento dell’immagine degli amministratori. Da regolamento è
consentita la trasmissione in diretta delle sedute d’Aula. La valutazione
della legittimità dell’attività di comunicazione nel periodo elettorale
è svolta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) a
seguito dei procedimenti avviati d’ufficio o su segnalazione, con
riferimento a casi concreti e specifici. PG
link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/76959