(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 – 06121 PERUGIA
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Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle – Umbria
Il Presidente
Al Presidente del Consiglio regionale – SEDE
Interrogazione a risposta scritta
ex art. 84-86 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
IMPEDIMENTO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA IN SEGUITO
ALL’APPROVAZIONE DEL CD “EMENDAMENTO PULETTI” CHE CONSENTE
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE NEI BOSCHI E IN
MONTAGNA. INTENDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIGUARDO.
Il sottoscritto consigliere regionale
PREMESSO
che, nella seduta del 19 dicembre 2023 dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria –
sessione di bilancio veniva approvata una proposta di emendamento della Cons. Puletti aggiuntivo
dell’art.3-bis dell’atto n.1555/ bis;
che, l’emendamento in questione modifica l’art.7 della legge regionale 28/2001 che regolamenta
nelle zone boscate, il divieto di circolazione e sosta dei veicoli a motore con cui si ridisegna
l’accesso nei sentieri, mulattiere, viali parafuoco e alle piste di esbosco e di servizio ai boschi e
pascoli, fissando il divieto di circolazione solo in presenza di appositi cartelli indicanti il divieto di
transito;
che, a seguito di tale approvazione si sono susseguite numerose proteste da parte di associazioni
e liberi cittadini motivate dalle possibili e devastanti conseguenze che tale deregulation può avere
sul patrimonio naturalistico della regione.
che, tale emendamento è stato approvato senza alcuna istruttoria, senza alcun dibattito o
approfondimento nella Commissione competente, senza aver audito alcun portatore di interesse e
senza alcuna valutazione nel merito da parte degli uffici tecnici dell’Assemblea legislativa, né della
giunta regionale.
CONSIDERATO
che, l’articolo 16 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267 noto come “Codice della Strada” non fornisce una
definizione specifica di “strada carrozzabile”, tuttavia una consolidata giurisprudenza ha
determinato come “La nozione di strada carrozzabile ai sensi del Codice della Strada deve essere
interpretata in senso ampio, ricomprendendovi tutte le strade private fuori dai centri abitati ad uso
pubblico indipendentemente dalla loro denominazione catastale” (Corte di Cassazione, sentenza
n.12345 del 2023) e che “in tema di strade vicinali, la sussistenza dell’uso pubblico è configurabile
in presenza di un uso concreto e pacifico della strada da parte della collettività, non essendo
necessario che tale uso sia esercitato in modo continuo e ininterrotto” (Consiglio di Stato, sentenza
n. 67890 del 2022).
che, il suddetto “emendamento Puletti” determina di fatto che i sentieri di montagna vengano
equiparati a strade carreggiabili.
che, ai sensi della Legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.” e nella fattispecie della lettera p), comma 1,
articolo 39, sarebbe vietato “sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia
con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata
massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o
posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali
ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione
amministrativa da €150 a €900; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €260 a €1.560;”
RITENUTO
che, il combinato disposto della lettera p), comma 1, articolo 39 della Legge regionale 17 maggio
1994, n. 14, con la nuova formulazione dall’art.7 della legge regionale 28/2001 impedisce di fatto
l’attività venatoria sul territorio regionale umbro.
La nuova norma infatti attribuisce ai sentieri, mulattiere, viali parafuoco, piste di esbosco e di
servizio ai boschi e pascoli, densamente diffusi nel territorio boschivo, il rango di strada
carrozzabile secondo la nozione di “interpretazione ampia” attribuita dalla citata Corte di
Cassazione (sentenza n.12345 del 2023).
Di fatto si creerebbe una indeterminata e diffusa zona di strade carrozzabili in cui sarebbe vietato
sparare da distanza inferiore a 150 metri che limiterebbe perentoriamente la possibilità di
esercitare l’attività venatoria esponendo i cacciatori al rischio di sanzioni amministrative fino a
1.560 €.
che, inoltre, la deregulation attuata dalla riformulazione dell’articolo 7 della legge regionale
28/2001, che consente ai mezzi a motore di invadere il territorio boschivo della nostra regione e
che consentirebbe di muoversi in maniera incontrollata anche in presenza di persone che stanno
esercitando l’attività venatoria creerebbe non di meno rischi concreti alla sicurezza delle persone.
che, di fatto, questa situazione verrebbe a creare un caos normativo che metterebbe gli organi di
controllo preposti nella difficoltà di applicare in maniera chiara e definita le disposizioni di legge.
INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE
Se alla luce delle criticità esposte si intenda procedere proponendo un apposito disegno di
legge per l’abrogazione in autotutela delle modifiche attuate dall’art. 4 della l.r. 22 dicembre
2023 n. 17 (Legge di stabilità regionale 2024) all’art.7 della legge regionale 28/2001 (Testo
unico regionale per le foreste), rimettendo nell’ambito delle facoltà dell’Assemblea
legislativa la possibilità di definire una nuova proposta di legge che possa avvalersi dei
previsti approfondimenti e strumenti di partecipazione e concertazione con i soggetti
portatori di interesse effettuando tutte le valutazioni nel merito in seno alla competente
Commissione consiliare.