(AGENPARL) – mar 14 novembre 2023 Discussa l’interrogazione a risposta immediata di Thomas De Luca (M5S).
L’assessore Enrico Melasecche risponde: “Esiste la possibilità di
derogare ai requisiti richiesti per le assegnazioni ordinarie, sebbene in via
provvisoria relativamente allo stato di bisogno. Il Comune di Terni non ha
tenuto conto dei poteri di cui dispone”
(Acs) Perugia, 10 novembre 2023 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha
discusso l’interrogazione a risposta immediata del consigliere regionale
Thomas De Luca (M5S) relativa alle “criticità relative al bando di
emergenza abitativa del Comune di Terni”.
Illustrando l’atto ispettivo, De Luca ha chiesto di chiarire “quale sia
la corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli della legge
regionale 23/2003, che disciplinano l’assegnazione di alloggi in emergenza
abitativa, e se nella fattispecie l’articolo 34 costituisca una deroga
specifica alla norma generale dell’articolo 30, definendo quindi in
contrasto con la stessa legge qualsiasi esclusione delle domande presentate
in assenza dei requisiti dell’articolo 29 operata dal Comune di Terni in
virtù dell’avviso approvato. Nell’avviso pubblico emesso dal Comune di
Terni si identificano dapprima i requisiti dell’articolo 29 della legge
regionale n.23/2003 come un prerequisito necessario alla presentazione della
domanda per l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, salvo poi,
alla fine dello stesso articolo dell’avviso, riportare il comma 5: ‘nel
caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 29 della stessa legge necessari ai fini dell’assegnazione degli
alloggi di ERS pubblica, le assegnazioni sono effettuate a titolo
provvisorio, per la durata dello stato di bisogno, e, comunque, per un
periodo di tempo non superiore a due anni’. Tali requisiti e tale deroga
sono palesemente in contraddizione tra loro e l’avviso del Comune di Terni
appare in totale contrapposizione con le disposizioni della legge regionale
23/2003 per quanto riguarda le norme relative alle assegnazioni per emergenza
abitativa che sono in deroga alle norme per l’assegnazione di alloggi di
Edilizia residenziale sociale. Appare lapalissiano per cui che i requisiti di
cui all’articolo 29 della legge regionale n.23/2003, ‘Requisiti
soggettivi per l’assegnazione’ non debbano essere posseduti da coloro che
presentano la domanda, come invece descritto nell’avviso pubblico del
Comune di Terni”.
L’assessore Enrico Melasecche ha risposto che “il bando del Comune di
Terni non ha colto le specifiche e le deroghe che la norma regionale consente
per fronteggiare situazioni emergenziali e la finalità delle norme che
disciplinano l’assegnazione degli alloggi in presenza di emergenza
abitativa. La norma è pensata per sostenere le persone che si trovano in
situazioni di emergenza previste dalla legge regionale. Esiste quindi la
possibilità di derogare ai requisiti richiesti per le assegnazioni
ordinarie, sebbene in via provvisoria relativamente allo stato di bisogno. Il
legislatore regionale ha conferito ai Comuni un ampio potere discrezionale
per fronteggiare le situazioni emergenziali . Appare quindi singolare quanto
fatto dal Comune di Terni, che non ha tenuto conto dei poteri di cui dispone,
danneggiando i cittadini in situazione di disagio”.
Il consigliere De Luca ha risposto ringraziando l’assessore per la
risposta: “Serve un approccio più istituzionale possibile. Mi auguro che
il Comune intervenga per dare risposte alle famiglie che rischiano di non
avere una casa dove vivere e che invece con le risorse messe a disposizione
dalla Regione possono trovare delle risposte”. MP/
link alla notizia: http://www.consiglio.regione.umbria.it/node/76147