Il Giornale Dell'Umbria
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Sistema Perugia, Le interrogazioni presentate dal senatore Barbaro sul Giornale dell’Umbria, la risposta della Corte di Appello di Perugia. Le fatture delle 3mila copie mensili acquistate. La Gdf ha verificato? Ah a saperlo…. Quarta puntata.

[lid] – Sul fallimento del Gruppo editoriale Umbria sono state presentate alcune interrogazioni al Senato della Repubblica.

Recita l’art. 145 del regolamento del Senato della Repubblica che «Interrogazioni – Presentazione 1. L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo. 2. Un senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chieda risposta scritta»

L’ art. 146 del regolamento stabilisce che «Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all’Assemblea. Il Presidente, accertato che l’interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall’ articolo precedente  e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l’annuncio alla assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta».

Interrogazioni presentate al Senato della Repubblica

In data 5 ottobre 2020 è stata presentata un’interrogazione a risposta scritta (atto n. 4-04148) pubblicata nella seduta n. 260 ed indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze dal senatore Claudio Barbaro.

Di seguito il testo: «BARBARO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze. – Premesso che notizie di stampa riferiscono che si sta allargando l’inchiesta presso il Tribunale fallimentare di Perugia e all’attenzione dei pubblici ministeri fiorentini ci sarebbero 8 anni di attività del Tribunale e del presidente Umberto Rana; secondo la Procura fiorentina ci sarebbero state irregolarità nell’affidamento di procedure concorsuali a professionisti, in violazione del principio di rotazione degli incarichi; alcuni provvedimenti sarebbero stati, sempre secondo fonti giornalistiche, preventivamente concordati con alcuni dei professionisti interessati e da qui sarebbe nata l’inchiesta per corruzione in atti giudiziari; considerato che il 19 maggio 2016 la terza sezione civile del Tribunale civile di Perugia aveva decretato il fallimento del gruppo editoriale Umbria 1819 Srl, editore del “Giornale dell’Umbria” e aveva nominato il curatore fallimentare; si ricorda che il gruppo editoriale Umbria 1819 Srl fruisce dei fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno dell’editoria, si chiede di conoscere: se il Ministro della giustizia intenda attivare le procedure ispettive di competenza per verificare le modalità di assegnazione di tutti i fallimenti degli ultimi 5 anni da parte del presidente del Tribunale fallimentare di Perugia ai vari curatori, con i relativi compensi; per quali motivi non sia stata data trasparenza agli incarichi professionali e alla nomina di tutti i curatori fallimentari sul sito del Tribunale fallimentare di Perugia, elencando espressamente tutti i nominativi, e se l’AGID abbia verificato lo stato della situazione; se il Ministro dell’economia e delle finanze, tramite la Guardia di finanza, intenda verificare le prove dell’effettiva esecuzione delle prestazioni tra GEU 1819 Srl fallita e le società Umbria Televisione Srl e Centroitalia pubblicità Srl, già oggetto di forti dubbi in una relazione consegnata al curatore fallimentare; se, tramite la Guardia di finanza, intenda approfondire l’evidente peculiarità di compensazioni per crediti fondati su rapporti contrattuali ben distinti, ma per importi identici, tra due società facenti parte dello stesso gruppo, le cui compagini sociali hanno visto l’alternanza, nelle varie cariche, degli stessi soggetti, con evidente conflitto di interessi; se, tramite la Guardia di finanza, alla luce di quanto esposto, intenda verificare l’operato del curatore fallimentare del gruppo GEU 1819 Srl ed in particolare le compensazioni, facendo luce sui motivi per i quali non stati incassati tali crediti e nel caso quali azioni giudiziarie siano state intraprese per recuperarli e per quali motivi, infine, non sia stato esteso come in altri casi il fallimento per fatturazioni reciproche;

se, tramite la Guardia di finanza, intenda acquisire la relazione del curatore fallimentare in considerazione del fatto che GEU 1819 Srl, dal 2002 al 2014, nonostante percepisse 15 milioni di euro di contributi pubblici, ha maturato perdite per 7 milioni di euro e quali siano stati i motivi di tale crisi che ha portato al fallimento di questo prestigioso quotidiano regionale; se, tramite la Guardia di finanza, intenda esercitare, nei confronti del curatore, un’azione di responsabilità per i danni erariali causati durante l’amministrazione fallimentare di GEU 1819 Srl per non essersi costituito contro i responsabili del dissesto economico. (4-04148) (5 ottobre 2020)».

La seconda interrogazione del senatore Claudio «BARBARO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze. – Premesso che il presente firmatario ha presentato un’interrogazione a risposta scritta (4-04148) in data 5 ottobre 2020 (che non ha ancora ricevuto risposta) sulle vicende relative al fallimento del gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l., e sull’operato del curatore fallimentare del gruppo; considerato che il curatore fallimentare è soggetto alla responsabilità amministrativa erariale, in quanto pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, può provocare un danno allo Stato o a un’altra pubblica amministrazione (sentenze della Corte dei conti 12 dicembre 2005, n. 733, e 24 febbraio 1999, n. 147); preso atto che: il legale del curatore fallimentare del gruppo, in una sua relazione, espone, fra l’altro: “è doveroso evidenziare, in ogni caso, come la documentazione prodotta non risulti in alcun modo idonea ad assurgere a prova della spiegata domanda”, in considerazione che “i documenti (…) pur qualificati come ‘accordi’, altro non sono che dichiarazioni unilaterali, prodotte in semplice copia e prive di data certa” e “non v’è alcuna prova, fornita dall’Opponente, circa la sussistenza dei requisiti di legge per l’invocata compensazione”; i crediti vantati nei confronti della società gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l., quindi, non trovano fondamento nei rapporti contrattuali effettivamente intercorsi tra le parti e inoltre non vi è alcuna prova, né conferma alcuna, circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali l’opponente avrebbe emesso le fatture poi opposte in compensazione, si chiede di sapere: se il Ministro della giustizia intenda verificare, nell’ambito dei poteri ispettivi previsti dalla legge e per quanto di competenza, la regolarità della procedura del fallimento del gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l., editore de “Il Giornale dell’Umbria”, a partire proprio dalla dichiarazione di fallimento emessa dal giudice competente del Tribunale di Perugia, al reclamo e al rigetto del reclamo, per passare alla nomina del curatore, alla nomina nel comitato dei creditori di alcuni dipendenti, acquisendo tutta la documentazione inerente alla vicenda; se intenda analogamente appurare la competenza ed il regolare svolgimento imparziale e corretto dei suoi ausiliari, nello specifico del curatore fallimentare del gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l., acquisendo tutti gli atti ivi compresi gli accordi di compensazione stipulati ed autorizzati dal comitato dei creditori e più precisamente quelli del 2015, atti questi che potrebbero celare azioni di simulazione a danno della società fallita; se, in genere, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, a fronte di quanto esposto, tramite gli organi ispettivi, intendano verificare i contributi erogati negli ultimi dieci anni e spesi dalle passate gestioni amministrative fino alla nomina del liquidatore volontario; se si intenda operare le opportune verifiche alla luce delle oltre 3.000 copie mensili de “Il Giornale dell’Umbria” che venivano acquistate dalle società facenti parte dello stesso gruppo e se tale situazione sia durata da gennaio a settembre 2015; se si intenda verificare se nella relazione del curatore fallimentare siano state riscontrate le anomalie evidenziate e in caso affermativo quali iniziative e provvedimenti abbia intrapreso il pubblico ufficiale a tutela della società fallita; se siano stati attivati gli organi ispettivi del Dipartimento per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito alla concessione dei contributi ottenuti dal curatore fallimentare, quando “Il Giornale dell’Umbria” era già fallito, e come siano stati utilizzati, alla luce del fatto che il TFR dei dipendenti sarebbe stato erogato dall’INPS e non dal Gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l.; se, infine, il Governo intenda fare luce sulla gestione della curatela fallimentare, accertando i motivi per i quali la curatela fallimentare non abbia voluto verificare i bilanci degli ultimi dieci anni della società fallita. (4-04951) (24 febbraio 2021)».

Quindi, più in particolare nell’atto di indirizzo e di controllo si chiede proprio «se il Ministro dell’economia e delle finanze, tramite la Guardia di Finanza, intenda verificare le prove dell’effettiva esecuzione delle prestazioni tra GEU 1819 S.r.l. fallita e le società Umbria Televisione S.r.l. e Centroitalia pubblicità S.r.l.».

Nell’altra interrogazione a risposta scritta (atto n. 4-04951) pubblicata nella seduta n. 299 ed indirizzata sempre al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze nella quale si chiede «se si intenda operare le opportune verifiche alla luce delle oltre 3.000 copie mensili de Il Giornale dell’Umbria che venivano acquisite dalle società facenti parte dello stesso gruppo e se tale situazione sia durata da gennaio a settembre 2015» e «se si intenda verificare se nella relazione del curatore fallimentare siano state riscontrate le anomali evidenziate e in caso affermativo quali iniziative e provvedimenti abbia intrapreso il pubblico ufficiale a tutela della società fallita».

La risposta del Governo.

«L’interrogante ha chiesto di verificare, anche attraverso l’esercizio delle prerogative ispettive, la regolarità della procedura fallimentare del gruppo editoriale Umbria 1819 srl. La ricostruzione del procedimento fallimentare è stata operata attraverso le notizie acquisite dalla Corte di appello di Perugia. La società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia con sentenza datata 17 giugno 2016. Numerose erano state le istanze di fallimento, oggetto di riunione: da parte della società Infopress srl, creditrice dell’importo di 86.521 euro; della società Rotopress International srl, creditrice di 226.206,14 euro; di 20 ex lavoratori dipendenti, asseritamente illegittimamente licenziati, per importi individuali compresi tra 10.801,51 e 98.867,39 euro. In data 7 luglio 2016 veniva notificato al curatore il reclamo ex art. 18 della legge fallimentare proposto dalla società gruppo editoriale Umbria 1819 srl in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La curatela si è tempestivamente costituita nel reclamo proposto, munita dell’autorizzazione del giudice delegato. Con sentenza 5 luglio 2018, depositata il successivo 21 luglio, ora passata in giudicato, la Corte di appello di Perugia respingeva in toto il reclamo proposto, confermando la sussistenza dello stato di insolvenza, scrutinando altresì la lamentata esistenza di crediti i cui eventuali incassi avrebbero costituito attivo capiente per il soddisfo eguale ed integrale dei creditori sociali, riscontrando tuttavia l’esistenza di crediti in contestazione (in particolare nei confronti di Umbria TV e Centro Italia pubblicità) e un presunto credito riguardante il risarcimento del danno per diffamazione nei confronti della Regione Umbria e del gruppo RCS SpA, privo di una qualsiasi concretezza tanto da non poter fare alcuna ottimistica previsione di utilità anche tenuto conto dei tempi di un accertamento giudiziario. Inoltre, il credito dovuto dai soci in forza del patto parasociale non risultava né certo, né liquido né esigibile tenuto conto che a fronte di un’ingiunzione nei confronti dei soci, questi avevano proposto opposizione. Con la sentenza di fallimento è stato nominato il curatore e, con decreto del 25 marzo 2017, il giudice delegato ha nominato il comitato dei creditori. Quest’ultimo si è costituito in data 13 aprile 2017 e risulta composto da due creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, e da un creditore chirografario. La scelta è derivata dalla circostanza che la pressoché totalità dei creditori privilegiati era rappresentata dai lavoratori subordinati e dipendenti, il cui complessivo credito costituiva quasi il 70 per cento dell’intero ceto creditorio. Il curatore ha provveduto ad acquisire all’attivo esclusivamente beni mobili e crediti. Tutti i beni mobili, sia quelli rinvenuti in sede di accesso presso la sede della società fallita, sia quelli ulteriormente rinvenuti anche a seguito delle verifiche espletate dal curatore, alla data del 2 febbraio 2018 erano stati integralmente liquidati. L’attivo ammontava complessivamente a 702.159,91 euro e non vi erano ulteriori beni da liquidare. Tutti i crediti sono stati realizzati ad eccezione di uno per il quale è tuttora in corso il giudizio di opposizione proposto dal debitore. Il credito in contenzioso risulta ammontare a 5.888,90 euro. Lo stato passivo delle insinuazioni tempestive è stato reso esecutivo in data 10 aprile 2018 per un totale di 1.570.474,91 euro. Con riferimento a quanto riportato in merito alle dichiarazioni contenute in una relazione del legale del gruppo, va rilevato che non si tratta di una relazione ma di un parere formulato, su richiesta del curatore, in seno ad un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso su richiesta della società dichiarata fallita, antecedentemente alla declaratoria di fallimento. Successivamente alla sentenza di fallimento, l’opponente ingiunto riassumeva il giudizio interrotto al fine di veder revocato il decreto emesso. All’esito della riassunzione si costituiva la curatela potendo così accedere alla documentazione versata agli atti di causa da detto opponente, la cui verifica portava a ritenere fondata l’opposizione proposta. L’opponente faceva pervenire alla procedura una proposta transattiva, all’esito della quale si imponevano le valutazioni del caso, basate altresì sul parere del legale in questione, il quale esaminate le criticità del giudizio, elencate le ragioni di diritto proposte in sede di costituzione della curatela a difesa della posizione sostenuta, tra le quali quelle inerenti alle compensazioni opposte dalla controparte, si rendeva favorevole alla proposta transattiva formulata dall’opponente, ritenendola meritevole di accettazione. La transazione è stata debitamente autorizzata dal comitato dei creditori e dal giudice delegato. Per quanto riguarda il profilo relativo al contributo pubblico all’editoria, il curatore, preso atto che la società fallita aveva presentato in data 28 gennaio 2016, e pertanto antecedentemente alla sentenza dichiarativa di fallimento, domanda di ammissione al contributo pubblico per l’editoria per l’anno 2015, ha, dietro espressa autorizzazione del giudice delegato, provveduto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri la documentazione necessaria all’erogazione della somma spettante, avvalendosi dell’ausilio, autorizzato dal medesimo giudice delegato, della Oeloitte & Touche SpA, la quale ha rilasciato la certificazione di revisione del bilancio della società fallita al 31 dicembre 2015 attestante la veridicità dei dati di bilancio, nonché le ulteriori certificazioni attestanti il sostenimento dei costi al 2 settembre 2015 ed il numero e l’effettività delle copie vendute e distribuite, del Centro servizi editoriali srl per la presentazione della documentazione suddetta, nonché di due coadiutori, già dipendenti della società, al fine di predisporre la documentazione necessaria alla Oeloitte & Touche ed al Centro servizi editoriali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, esaminata la documentazione e le certificazioni depositate, ha disposto l’erogazione del contributo a favore della procedura, contributo ad oggi facente parte dell’attivo recuperato e componente il saldo del conto corrente bancario di corrispondenza accesso alla procedura, saldo che verrà utilizzato nel prosieguo della procedura, per soddisfare i creditori concorrenti, ivi compresi INPS ed INPGI surrogatisi ai dipendenti dagli stessi soddisfatti per intervento dei fondi di garanzia. Il curatore ha provveduto inoltre all’incasso di un residuo contributo pubblico all’editoria stanziato per il 2014. Il curatore nella relazione ex art. 33 della legge fallimentare ha riportato ed esposto i dati di bilancio inerenti a tutti quelli chiusi a far data dalla costituzione e sino alla data di fallimento, nonché i dati contabili inerenti alla frazione dell’ultimo periodo antecedente alla data di fallimento (1° gennaio 2016-18 maggio 2016), esaminati al fine di scrutinare le ragioni che hanno portato al dissesto della società. Il curatore ha inoltre promosso le azioni esperibili tese, in via diretta ed indiretta, al recupero o alla ricomposizione dell’attivo della procedura, nonché nei confronti di alcuni amministratori per la restituzione di indebiti percepiti. In particolare, risulta essere stata proposta azione tesa alla declaratoria di nullità della delibera assembleare con la quale la società è stata sciolta e posta in liquidazione al fine di veder caducare gli atti posti in essere dal nominato liquidatore volontario, tra i quali anche quelli inerenti ai pagamenti da questi eseguiti a favore di un legale per complessivi 156.000 euro. Risulta essere stata proposta azione revocatoria per detti pagamenti, nonché azioni giudiziarie nei confronti degli amministratori dottor Luigi Giacumbo e dottor Giuseppe Ghezzi, per rimborsi da questi indebitamente percepiti nel periodo nel quale hanno rivestito la qualifica di amministratori per complessivi 22.063,47 euro, di cui 15.517,96 riferiti al dottor Giacumbo, e 9.545,51 riferiti al dottor Ghezzi. Per completezza, sono state acquisite le informazioni riguardanti l’attivazione di poteri ispettivi da parte del Dipartimento per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dall’istruttoria compiuta dall’ufficio per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione predeterminati per legge attraverso l’esame documentale degli atti prodotti dall’impresa, anch’essi espressamente previsti per legge, non sono emerse criticità ostative al riconoscimento del contributo. L’impresa era risultata in regola con il versamento dei contributi previdenziali, sia presso l’INPGI che presso l’INPS (DURC). Sulla base di tali risultanze istruttorie, la commissione tecnica consultiva, chiamata ad esprimere, ai sensi dell’art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, parere obbligatorio, anche se non vincolante, sull’ammissione al contributo, aveva espresso parere favorevole nella seduta di novembre 2016.

Con riferimento all’ulteriore punto sollevato, in ordine alla verifica su circa 3.000 copie mensili del giornale che sarebbero state vendute, da gennaio a settembre 2015, a società facenti parte dello stesso gruppo, si conferma che il decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, vigente nell’anno 2015, non ammetteva al contributo copie della testata vendute in abbonamento a soggetti collegati all’impresa stessa, ma tale circostanza non era emersa in alcun modo dalla documentazione esaminata dagli uffici del Dipartimento per l’editoria per l’ammissione al contributo per l’anno 2015. Infine, per quanto concerne l’attività ispettiva sulla concessione dei contributi, il Dipartimento per l’editoria si avvale della collaborazione degli organi della Guardia di finanza, in virtù di uno specifico protocollo d’intesa, finalizzato a disciplinare i rapporti di collaborazione per la vigilanza e il controllo sulla legittimità della percezione dei contributi erogati dallo Stato in favore delle imprese operanti nel settore dell’editoria. In attuazione del protocollo, l’impresa gruppo editoriale Umbria era stata selezionata nell’ambito della programmazione dei controlli successivi avviati nella campagna 2010 e, con riferimento a tale annualità, le attività ispettive svolte dai reparti territorialmente competenti della Guardia di finanza si sono concluse con esito regolare, non avendo evidenziato alcuna anomalia che potesse riflettersi sulla concessione dei contributi pubblici. Infine, dagli approfondimenti istruttori finora svolti dalle competenti articolazioni ministeriali non risulta che la procedura fallimentare sia stata attinta da irregolarità procedurali oggetto delle notizie di stampa richiamate. Il Ministro della giustizia CARTABIA».

Da sottolineare che il Dipartimento per l’editoria si avvale della collaborazione degli organi della Guardia di finanza, in virtù di uno specifico protocollo d’intesa, finalizzato a disciplinare i rapporti di collaborazione per la vigilanza e il controllo sulla legittimità della percezione dei contributi erogati dallo Stato in favore delle imprese operanti nel settore dell’editoria.

A tal riguardo si allegano copie di cortesia delle fatture relative all’acquisto delle 3.000 copie mensili del Giornale dell’Umbria da gennaio fino a settembre 2015.

La Guardia di Finanza ha vigilato e controllato sulla legittimità della percezione dei contributi erogati dallo Stato in favore delle imprese operanti nel settore dell’editoria, come nel caso del Giornale dell’Umbria? Ah a saperlo…

In attesa di saperlo sarebbe interessante conoscere l’opinione della Corte dei Conti di Perugia e di Roma.

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