(AGENPARL) – Perugia Mercoledì 3 ago. 2022 – “La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, ha approvato il disegno di legge che armonizza la normativa regionale in materia di agricoltura sociale alla Legge 18 agosto 2015, n. 141 e al Decreto ministeriale 12250/2018, che definisce i requisiti minimi e le modalità di svolgimento delle relative attività”. “La disciplina è finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, per facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale”.
Inquadramento normativo
Con la L. 18 agosto 2015, n. 1413 – il legislatore, ha voluto ideare una nuova modalità di esercizio d’impresa in agricoltura, non finalizzata espressamente al profitto, ma ad all’inclusione sociale e lavorativa di persone vulnerabili. Con il termine agricoltura sociale o attività agri sociale si intende una pluralità di esperienze atte integrare, l’attività agricola; le iniziative comprendono azioni di carattere socio sanitario, educativo, la formazione e l’inserimento lavorativo, la ricreazione, e tutte sono dirette, principalmente ad una fascia di popolazione svantaggiata o a rischio di marginalizzazione. Gli attori coinvolti possono essere pubblici e/o privati, che operano in specifici settori. In Italia l’agricoltura sociale si era già sviluppata nella seconda metà degli anni 70 differenziandosi sul territorio per quanto riguarda i soggetti coinvolti che le attività realizzate. La fattispecie legislativa è destinata agli imprenditori di cui all’art. 2135 c.c., in forma singola o associata e alle cooperative sociali. La prima categoria riguarda chi esercita un’impresa di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e cioè attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in cui il fondo, il bosco o le acque sono elemento strumentale determinante, e chi esercita attività agricole connesse, ovvero attività strumentali e complementari svolte parallelamente all’attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione.
Le cooperative sociali sono imprese senza scopo di lucro, alle quali il legislatore. attribuisce il compito di perseguire finalità d’interesse collettivo e promuovere un nuovo equilibrio tra i princìpi manageriali (competitività, efficienza, economicità) e quelli di intervento sociale con l.381/1991.
La normativa ha fissato un limite, per le cooperative sociali, per essere definite operatori di agricoltura; il loro fatturato deve derivare prevalentemente da attività agricole o se non raggiungano tale risultato, le attività agricole debbono superare, in percentuale, il 30% del volume d’affari possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalla legge. Una cooperativa sociale potrà, essere considerata soggetto attivo dell’agricoltura sociale se essa stessa è imprenditore agricolo, come previsto dall’ art. 2135 c.c.; oppure se la cooperativa, possiede un fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole come prevalente, pur non essendo imprenditore agricolo. sempre limitatamente alla parte di fatturato derivante dall’attività agricola.
E’, stabilito (art. 2, co. V) inoltre che, gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali possano svolgere le attività in esame in associazione o compartecipazione con altri soggetti, quali, ad esempio, imprese sociali, associazioni di promozione sociale, nonché in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Quali sono gli obiettivi? A tal fine gli operatori sono tenuti a realizzare progetti per l’inserimento socio-lavorativo, di riabilitazione e sostegno sociale, di lavoratori con disabilità, svantaggiati e di minori in età lavorativa. Gli stesso devono svolgere prestazioni e/o attività sociali a favore delle comunità locali, mediante l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura. Le prestazioni, devono essere attuate – per una durata temporale minima stabilita da ciascuna Regione – prevalentemente presso l’azienda agricola o all’esterno, se funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali.
Le prestazioni svolte, prevedono servizi che affiancano e supportano terapie mediche, psicologiche e riabilitative, al fine di migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessanti, anche con l’ausilio degli animali allevati e la coltivazione delle piante. In tal caso è prevista la collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo quanto indicato dai Piani Sanitari nazionali e regionali, per un arco temporale stabilito da ciascuna Regione. Valorizzazione della biodiversità del territorio, promozione dello stesso con la creazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.
Per una piena comprensione del fenomeno dell’agricoltura sociale, va segnalato che la Legge n. 141/2015, al comma III dell’art. 2, specifica che le attività di cui ai punti 2) 3) e 4) costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. In altre parole, l’esercizio di un’attività connessa “sociale”, non altera la natura imprenditoriale dell’iniziativa agricola. Gli operatori di agricoltura sociale debbono essere principalmente imprenditori agricoli, e l’attività “sociale” secondaria e connessa soggettivamente e oggettivamente a quella principalmente agricola. In altri termini, si tratta di imprese rivolte al mercato, che, in via non prevalente, utilizzano le proprie strutture e risorse aziendali “anche” per realizzare finalità in senso lato sociali
Ruolo e competenza delle Regioni
Alle Regioni spetta il compito di istituire registri (da aggiornare almeno con cadenza triennale), al fine di monitorare l’esercizio dei servizi e delle prestazioni offerte dagli operatori dell’agricoltura sociale. Con riguardo ai requisiti di natura soggettiva, nei documenti relativi al riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, tra i soggetti che possono chiedere l’iscrizione al registro vengono indicati, anzitutto, gli imprenditori agricoli. Alle imprese agricole sono richiesti espressamente l’apertura del fascicolo aziendale sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), l’iscrizione alla Camera di Commercio, nella Sezione speciale Imprese agricole e alla gestione previdenziale (Lombardia, Sardegna). In casi isolati, invece, l’esercizio delle attività agricole, indicato più volte come requisito specifico, viene legato a requisiti di carattere temporale (conduzione da almeno un biennio dell’impresa agricola regolarmente iscritta alla CCIAA) o all’adesione al metodo di produzione biologica o, infine, a regimi di qualità.
I requisiti di natura oggettiva sono relativi alla struttura aziendale (ad attività produttive o di natura amministrativa). In particolare, quasi tutte le Regioni prevedono che le strutture aziendali debbano essere conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza, ambientali e urbanistici previsti dalla legge e dai regolamenti edilizi comunali. È richiesta la piena disponibilità d’uso, in base ad un titolo legittimo di possesso o di detenzione delle strutture e delle aree da destinare allo svolgimento delle attività di agricoltura sociale; in caso di beni confiscati alle mafie, è richiesta, comunque, la disponibilità all’uso del bene. Quali sono i requisiti minimi richiesti per le diverse attività contemplate per l’agricoltura sociale? La Legge n. 141/2015, il D.M. 21 dicembre 2018, n. 12550 definisce i requisiti minimi e le modalità di realizzazione delle attività di agricoltura sociale. Necessarie per lo svolgimento delle attività (art. 1, comma II), anche per le attività stagionali sono la regolarità e la continuità . il documento prevede che le attività connesse, alle lettere b), c) e d), che le prestazioni sociali siano svolte prevalentemente presso l’azienda, potendo essere praticate anche all’esterno, purché entro determinati limiti. con la possibilità per l’imprenditore di avvalersi di specifiche figure professionali aventi i requisiti previsti dalle normative di settore.
Il D.M. specifica, inoltre, il numero minimo di soggetti che le aziende possono includere in azienda: un’unità lavorativa per le imprese che impiegano fino a quindici addetti; almeno due unità lavorative per quelle con un numero di addetti da sedici a venti unità e per le aziende con un numero di lavoratori oltre le venti unità, il numero dei soggetti svantaggiati deve essere almeno il 10% del totale degli addetti.
Per le prestazioni ed i servizi che affiancano le terapie, siano esse mediche che psicologiche e riabilitative, esse debbono essere realizzate prevalentemente presso l’azienda agricola, quando ciò agevola la conoscenza di flora, fauna, del territorio e della tradizione dei luoghi (art. 4). Di nuovo la norma prevede il rispetto dei piani sanitari regionali e nazionali, oltre che il coinvolgimento di personale specializzato.
Educazione ambientale e alimentare; per le attività che hanno come utenti i bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. “Possono collaborare le scuole di ogni ordine e grado”. Rientrano, infine, tra le attività di agricoltura sociale anche gli «orti sociali» in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, qualora collegati a servizi svolti da operatori riconosciuti nell’abito dell’agricoltura sociale.