Editoriale, Domanda: Se il Regolamento europeo 953/2021 «non istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati», in Italia il reato di violenza privata esiste ancora? E’ forse nell’elenco dei principali reati perseguibili?
(AGENPARL) – Roma, 10 settembre 2021 – Il Regolamento europeo (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 riguarda il quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all’uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell’attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta.
Inoltre, il presente regolamento è inteso a facilitare l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un’agevolazione o un incentivo all’adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell’Unione. La verifica dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell’UE non dovrebbe comportare ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione all’interno dell’Unione o restrizioni ai viaggi all’interno dello spazio SchengenA questo punto sorgono spontanee due semplici domande.
L’articolo 36 del regolamento sopra menzionato stabilisce che «È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati».
A questo punto leggendo attentamente il regolamento europeo, sorgono due domande.
La prima riguarda se in Italia esiste ancora l’articolo 610 del codice penale che riguarda la violenza privata mentre la seconda se ancora è nell’elenco dei principali reati perseguibili d’ufficio disciplinati nell’ordinamento giuridico italiano all’interno del Codice Penale?
Ah, a saperlo….
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT